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Natanti da diporto
il noleggio e la locazione


Indice  Indice
Natanti da diporto: Noleggio - Locazione

I natanti da diporto, come previsto dalla legge 647/96, possono essere impiegati nell'attività di locazione o noleggio per finalità ricreative connesse al turismo locale.

Queste finalità riguardano essenzialmente:

  • lo sci nautico per conto terzi;
  • il volo ascensionale;
  • il traino di piccoli gommoni (banana-boat) i baby-jet (per poterli guidare però é necessario aver compiuto 16 anni);
    le brevi gite turistiche in mare;
  • le visite alle bellezze naturali dell coste (grotte marine, ecc..);
  • nonché tutte quelle micro attività di carattere stagionali che vengono svolte nelle zone turistiche con l'impiego dei natanti.

Per la condotta degli acquascooter é richiesta la patente nautica.

Per esercitare l'attività di Locazione e di Noleggio non viene richiesta alcuna autorizzazione amministrativa; le imprese devono però aver stabile organizzazione nel territorio comuunitario ed essere iscritte presso la Camera di Commercio. Successivamente va presentata domanda all'ufficio d'iscrizione dell'unità per l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'attività di noleggio o locazione che si vuole svolgere.

Per lo svolgimento delle attività commerciali le imprese di Locazione e Noleggio devono tenere i registri contabili previsti per tali attività.

Le modalità di impiego dei natanti per le finalità turistiche sono disciplinate dal Capo del Circondario marittimo. Nei provvedimenti emanati vengono date indicazioni circa la distanza dalla costa entro cui svolgere le varie attività, le condizioni meteo-marine, le dotazioni di sicurezza necessarie per le persone trasportate, le polizze assicurative indispensabili a garanzia dei clienti e della responsabilità civile verso terzi e i requisiti per assumere il comando del natante.

A proposito dei requisiti per il comando del natante adibito ad attività di locazione, può essere richiesta un'abilitazione al comando (patente nautica) anche se la legge non ne prevede l'obbligatorietà (motore di potenza inferiore a 40,8 CV ecc..).

I natanti impiegati nelle attività di noleggio beneficiano del gasolio agevolato.

Gli estremi del rilascio del libretto carburanti, per i natanti sprovvisti di licenza di navigazione, vengono annotati nell'autorizzazione rilasciata dalla stessa Autorità Marittima per l'esercizio dell'attività di noleggio.
Tratto da: http://www.biggame.it/


Testo completo della legge D.L. 21.10.1996 n. 535

Il presente articolo é stato aggiornato dall'articolo 1 della nuova legge sulla nautica

Art. 10

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
• a) aver compiuto i 21 anni di età;
• b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
• c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
• d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
• e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:
• a) aver compiuto i 21 anni di età;
• b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
• c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
• d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonchè nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:
• a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
• b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. (abolito testo in rosso)
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonchè per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente: " 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio. 2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonchè per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Indirizzi di riferimento:
http://www.biggame.it
http://www.nautica.it
http://www.biggame.it
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