12 ottobre 2005
Vi richiediamo chiarezza su un problema che si verifica sull’attuale immatricolazione della prima delle tre imbarcazioni appena acquistate (3 Beneteau Oceanis 423).
Sulla Licenza di navigazione la Capitaneria di Reggio Calabria intende imporre nella dicitura "equipaggio": 2 persone di cui una munita di regolare abilitazione.
Praticamente noi non potremo locare una delle nostre barche ad un cliente che intende navigare in solitario.
Ho portato l’esempio del cittadino italiano Giovanni Soldini al quale viene impedito di locare un’imbarcazione e starsene in pace da solo un paio di giorni. E’ legale tale limitazione?
Praticamente, per andare ad imbarcare un gruppo a Lipari, dalla nostra base di Tropea, dovremmo inviare oltre allo skipper anche un’altra persona.
Praticamente su una barchetta di poco più di 12 metri si vuol imporre un equipaggio di 2 persone.
E ciò in contrasto con le disposizioni degli articoli 35,36c1 del D.L.18 luglio 2005, n.171, che però, loro dicono, si riferisce alle "imbarcazioni da diporto", e non di quelle adibite a locazione e noleggio che rientrano non si capisce sotto quali normative “ancora da emanare”.
Loro fanno riferimento a loro disposizioni interne che stabiliscono la "tipologia d’armamento".
Sicuramente sarete in grado di darmi chiarimenti in proposito.
Cordiali saluti
Giuseppe Mavilla
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| Risponde Antonio Barabino, AINUD |
14 ottobre 2005
L'art. 2) del D.L. 171/05 prevede i casi di uso commerciale delle unità da diporto.
L'art. 3) definisce i concetti di unità da diporto, nave da diporto, imbarcazione da diporto, natante da diporto.
E' pertanto chiaro e inconfutabile, anzitutto ad una semplice interpretazione letterale della norma, che tutte le unità da diporto possono essere utilizzate "anche" a fini commerciali, per locazione e noleggio, e che non esiste, pertanto, una differenziazione tra unità da diporto e unità destinate a scopi commerciali.
Diretta conseguenza ne è che l'art.35) del medesimo D.L. si deve applicare a tutte le unità da diporto, di fatto delegando alla libera scelta e responsabilità del comandante di decidere il numero minimo delle persone dell'equipaggio in base alla navigazione da effettuare ed alle condizioni meteo-marine.
Tanto è chiaro in questo senso l'art.35), che ha già suscitato forte dose di polemiche e critiche rivolte alla considerazione che, per risparmiare, gli armatori, direttamente molto influenti sui loro comandanti, tenderanno a imbarcare meno personale, ostacolando inoltre l'avvio dei dei tirocinii a bordo previsti dal nuovo regolamento che prevede i titoli professionali per il noleggio.
Tutto quanto sopra stante l'attuale modello di certificato CE che prevede solo l'indicazione del numero massimo delle persone imbarcabili.
Aggiungo inoltre che non sono previste, a nostra conoscenza, alcune norme in merito che debbano ancora essere emanate.
Essendo il D.L. 171/2005 legge dello Stato, essa ha la prevalenza interpretativa e abrogativa su qualsivoglia regolamento interno di Capitaneria di Porto.
Cordiali saluti
AINUD
Il Presidente
Antonio Barabino |
| Risposta di Giuseppe Mavilla |
28 dicembre 2005
Gent.mo Dott. Antonio Barabino,
A seguito della Sua qualificata esposizione sui motivi per cui le Capitanerie non potevano arrogarsi il diritto di stabilire la composizione degli equipaggi sulle imbarcazioni da diporto, siamo riusciti a far depennare dalla Capitaneria di Reggio Calabria quanto disposto "equipaggio composto da 2 persone di cui una abilitato", e sottoscrivere la formula "vedi art. 35 del D.L.n°171 del 18.07.05".
Nel ringraziarLa colgo l'occasione per inviarLe gli auguri per un felice 2006!
Giuseppe Mavilla
SEVENSTAR CHARTER
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| I problemi continuano: traduzione dei documenti CEE |
10 gennaio 2005
Caro Michele,
Grazie all'intervento del dott. Antonio Barabino che mi ha chiarito i termini della questione, sono riuscito a far apporre sulla licenza di navigazione la dicitura "vedi art. 35 del D.L.n°171 del 18.07.05" in luogo della dicitura "equipaggio composto da 2 persone di cui una abilitato".
Ma non è finita. Ora il solerte ufficiale dell'ufficio immatricolazioni della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria mi richiede che i documenti di conformità CEE siano tradotti in italiano mentre in atto sono in francese ed inglese (si tratta di barche della Beneteau).
E' legittima tale richiesta che "sembra facile", ma se non è in originale occorre un traduttore abilitato dal Tribunale, come loro impongono.
Attendo con molta impazienza un Vostro parere
Grazie
Giuseppe Mavilla
SEVENSTAR CHARTER
info@7star.it |
19 gennaio 2005
Caro Michele,
Dopo la brillante soluzione del problema generato dalla Capitaneria di Porto
che ci voleva obbligare all'imbarco di almeno 2 persone d'equipaggio, e ciò
in contrasto con l'art. 35 del nuovo codice segnalatomi dall'illustre dott.
Barabino, ti avevo posto un nuovo problema inerente alla traduzione in
italiano dei documenti CEE di conformità.
Ebbene, mi sono limitato ad allegare nel fascicolo l'immatricolazione della
seconda barca il MANUALE DEL PROPRIETARIO che la Beneteau, bontà sua, ci
fornisce in italiano.
In Capitaneria mi dicono che ora è tutto a posto, quindi
l'immatricolazione procede verso la conclusione. (Non hanno fatto più
cenno ai documenti CEE di conformità scritti in francese ma di facile
interpretazione).
In effetti ho guardato tra le norme, ed ho rilevato la necessità della
traduzione in italiano (o con una delle 20 lingue ufficiali della Comunità,
e comunque con la lingua dello Stato "ricevente") ove veniva evidenziata
soprattutto la necessità della traduzione del Manuale del Proprietario.
Un cordiale saluto
Giuseppe Mavilla
SEVENSTAR CHARTER
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