| Il Nuovo Codice Unico della Navigazione |
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Titolo I
Regime della Navigazione da Diporto
Capo I
Disposizioni Generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da
diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante
attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione,
costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed
in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per
l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica
da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita'
produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
-
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
alla navigazione da diporto.
- Ai fini del presente codice si intende per navigazione da
diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
- Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di
navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi
di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le
relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del
codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate
alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque
tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
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Art. 2.
Uso commerciale delle unita' da diporto
- L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della
navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento
subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti
immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da
diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori
delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette
attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel
registro delle imprese della competente camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione
sono riportati sulla licenza di navigazione.
- Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita'
da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea,
l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione
interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente
staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita',
il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate
e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di
sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata
dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
- Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono
essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.
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Art. 3.
Unita' da diporto
- Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unita' da diporto:
si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto;
b) nave da diporto:
si intende ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto:
si intende ogni unita' da diporto a remi,
o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata
secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
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Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto
Art. 4.
Ambito di applicazione
- Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
- 1) unita' da diporto, anche parzialmente completate, con scafo
di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
- 2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
- 3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul
mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere
installati;
b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
- 1) motori di propulsione che sono installati o specificamente
destinati ad essere installati su o in unita' da diporto e moto
d'acqua;
- 2) motori di propulsione installati su o in tali unita' oggetto
di una modifica rilevante del motore;
c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
- 1) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
- 2) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una
trasformazione rilevante dell'unita' e successivamente immesse sul
mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla
trasformazione;
- 3) moto d'acqua;
- 4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con
scarico integrato destinati ad essere installati su unita' da
diporto.
- Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
- 1) unita' destinate unicamente alle regate, comprese le unita'
a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate
in tal senso dal costruttore;
- 2) canoe e kayak, gondole e pedalo';
- 3) tavole a vela;
- 4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
- 5) originali e singole riproduzioni di unita' storiche,
progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i
materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
- 6) unita' sperimentali, sempre che non vi sia una successiva
immissione sul mercato comunitario;
- 7) unita' realizzate per uso personale, sempre che non vi sia
una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo
di cinque anni;
- 8) unita' specificamente destinate ad essere dotate di
equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le
unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella
direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna,
indipendentemente dal numero di passeggeri;
- 9) sommergibili;
- 10) veicoli a cuscino d'aria;
- 11) aliscafi;
- 12) unita' a vapore a combustione esterna, alimentate a
carbone, coke, legna, petrolio o gas;
b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
-
1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati
ad essere installati, su: unita' destinate unicamente alle regate e
identificate in tale senso dal costruttore, unita' sperimentali,
sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario, unita' specificamente destinate ad essere dotate di
equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le
unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata
direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri,
sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
- 2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione
storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri
5) e 7);
- 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre
che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario
durante un periodo di cinque anni;
- c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unita'
di cui alla lettera b) del presente comma, le unita' costruite per
uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul
mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
- Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua
e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a
decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio
successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
- Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita'diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della
navigazione da diporto o come unita' appoggio per le immersioni
subacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto.
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Art. 5.
Definizioni
- Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unita' da diporto parzialmente completata:
una unita'
costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;
b) moto d'acqua:
un natante da diporto di lunghezza inferiore a
quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una
pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato
ad essere azionato da una o piu' persone non collocate al suo
interno;
c) motore di propulsione:
qualsiasi motore a combustione interna,
ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di
propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi
entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza
scarico integrato e i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore:
la modifica di un motore:
-
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di
emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le
sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le
caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica
rilevante del motore;
- 2) che determina un aumento superiore al quindici per cento
della potenza nominale del motore;
e) trasformazione rilevante dell'unita':
la trasformazione di
un'unita' che:
-
1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita';
- 2) comporta una modifica rilevante del motore;
- 3) altera l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi
una diversa unita';
f) mezzo di propulsione:
il meccanismo mediante il quale l'unita'
e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a
getto d'acqua;
g) famiglia di motori:
il raggruppamento, effettuato dal
costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano
caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono
conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico
stabiliti dal presente capo;
h) costruttore:
persona fisica o giuridica che progetta e
costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa
progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo
sul mercato per proprio conto;
i) mandatario:
persona fisica o giuridica stabilita nel
territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto
del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi
impostigli dal presente capo.
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Art. 6.
Requisiti essenziali di sicurezza
- I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere
conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute,
protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
- I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a
benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai
requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' dei
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al
comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
- I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti
norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
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Art. 7.
Immissione in commercio e messa in servizio
- Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso
conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati
all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
- Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i
motori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione,
a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le
specifiche CE.
- Possono essere immesse in commercio le unita' da diporto
parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati
all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del
suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona
responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da
altri.
- La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel
territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;
d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata
ad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisiti
essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
- Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i
componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di
cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformita',
di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati
nelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del
costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero,
in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i
componenti sul mercato comunitario.
- La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel
territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
- Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori
di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento di
recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al
punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonche' i motori
omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del
3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3,
che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di
scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in
un'unita' da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni
fornite dal costruttore.
- In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere
presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non
conformi alle disposizioni del presente capo, purche' sia indicato
espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono
essere immessi in commercio o messi in servizio finche' non siano
resi conformi.
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Art. 8.
Marcatura CE di conformita'
- Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono
recare la marcatura CE di conformita' apposta da un organismo di uno
Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalita' di cui
all'allegato III;
a) unita' da diporto, moto d'acqua e componenti di cui
all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti
essenziali di cui all'allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali
di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato
considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,
paragrafi B e C.
- La marcatura CE di conformita', come indicato nell'allegato III,
deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle
unita' da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2
dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o
sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con
comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1
dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata
dal numero di identificazione dell'organismo responsabile
dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII
e XIV.
- E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati
dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il
significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati
nel presente capo o sul loro imballaggio puo' essere apposto ogni
altro marchio, purche' questo non limiti la visibilita' e la
leggibilita' della marcatura CE.
- Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati
da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano
l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi
si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La
marcatura CE indica che il prodotto e' conforme alle direttive
applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i
riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono
essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformita' o
istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano
tali prodotti.
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Art. 9.
Valutazione della conformita'
- Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti
di cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi
2, 3 e 4. Per le unita' da diporto, in caso di valutazione della
conformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il
mandatario stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita' per
la conformita' del prodotto al presente capo, questa puo' essere
assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita'
che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la
propria responsabilita'. In tale caso la persona che immette il
prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una
domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva
alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo
mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima
immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo
notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre
valutazioni per assicurarne la conformita' equivalente ai pertinenti
requisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la targhetta del
costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la
dizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismo
notificato redige la dichiarazione di conformita' concernente la
valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul
mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta
persona redige la dichiarazione di conformita' di cui all'allegato
VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero
distintivo del pertinente organismo notificato.
- Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore
di unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano le
seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di
cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
a) per le categorie A e B:
- 1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra
duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e
prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo
B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo
(modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B
+ D, B + E, B + F, G, H;
- 2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24
metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI,
completato dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
b) per la categoria C:
- 1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra
duevirgolacinque e dodici metri: in caso di rispetto delle norme
armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo
A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato
IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui
all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B +
F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai
punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
- 2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24
metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,
completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
c) per la categoria D:
- 1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra
duevirgolacinque e ventiquattro metri: controllo di fabbricazione
interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
d) per le moto d'acqua:
-
1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui
all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo
AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di
cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B
+ F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
e) per i componenti di cui all'allegato I:
- 1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui
agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
- Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore
dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano
l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato
dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli
allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
- Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
numeri 1) e 2),
il costruttore dell'unita' o il suo mandatario
stabilito nella Comunita' applicano:
-
1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate
per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno
e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico
prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia
qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
- 2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il
rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno
e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la
verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII,
ovvero la garanzia qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato
XIII;
- 3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati
relativi all'unita' di riferimento, stabiliti conformemente al numero
1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui
all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti
supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di un
unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia
qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
b) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
numeri 3) e 4),
il costruttore della moto d'acqua o del motore o il
suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano il controllo di
fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato
V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
- Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione
relativa ai mezzi di attestazione di conformita', devono essere
redatte anche nella lingua italiana.
- Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero
delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei
dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
- Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del
richiedente.
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Art. 10.
Organismi di certificazione
- Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 9, nonche' i compiti
specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che
soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento e'
disciplinato il procedimento di autorizzazione.
- I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
delle attivita' produttive che provvede, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed
alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si
intende negata.
- L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui
al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
- All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento
dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con
regolamento adottato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
- Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attivita' degli
organismi autorizzati. Il Ministero delle attivita' produttive, per
il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed
ogni successiva variazione.
- In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli
organismi di cui al comma 1, l'interessato puo' rivolgersi alle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta
giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle
parti, con conseguente addebito delle spese.
- Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del
richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico
degli organismi autorizzati.
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Art. 11.
Vigilanza e verifica della conformita'
- La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente
capo e' demandata al Ministero delle attivita' produttive e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle
rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
- Al fine di verificare la conformita' dei prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le
amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facolta' di
disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o
periferici.
- Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli
utilizzatori. A tale fine e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
- Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le
amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi
tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie
EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del
Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
- Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi
di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata
nell'allegato IX.
- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita'
dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del
presente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario, o al responsabile dell'immissione in
commercio, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione di non conformita', fissando un termine non superiore a
trenta giorni.
- Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le
amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio
dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine.
- Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione
del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a
spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
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Art. 12.
Clausola di salvaguardia
- Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora
ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza
o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i
prodotti oggetto del presente capo, ancorche' recanti marcature CE ed
utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere
in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o
l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in
servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti
stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed
adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne
l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone
immediatamente la Commissione europea.
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Art. 13.
Disposizioni transitorie
- Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di
cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con le seguenti modalita':
a) fino al 31 dicembre 2005
per i prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), nonche' per i motori ad accensione per
compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006
per i motori a scoppio a due tempi.
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Art. 14.
Rinvio
- Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si
applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice
della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione
marittima.
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