| Il Nuovo Codice Unico della Navigazione |
pagina 2/5 dall'art. 15 all'art. 41
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Titolo II
Regime Amministrativo delle Unità da Diporto
Capo I
Iscrizione delle unita' da diporto
Art. 15.
Registri di iscrizione
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Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in
registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici
circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere
l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
- Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per
proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o
singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei
registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di
attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai
sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314.
- Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere
all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso
dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la
copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di
navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il
proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che
rilascia una nuova licenza di navigazione.
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Art. 16.
Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo
di locazione finanziaria
- Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione
finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del
locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla
licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data
di scadenza del relativo contratto.
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Art. 17.
Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto
- Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri
diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta
avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data
dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di
iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
- La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la
pubblicita', rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
- Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al
comma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio di iscrizione
dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della
nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge,
nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza
la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine
indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di
navigazione.
- Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in
essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
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Art. 18.
Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
- Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il
titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata
dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo.
- Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione
europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e'
aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita'
era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la
documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione
nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale
rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non
munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e'
sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.
- Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta
in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro
comunitario dal quale risultino le generalita' del proprietario
stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
- Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi
costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli
Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno
1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
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Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
- Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima
immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici
detentori dei registri.
Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura
attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e
contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' CE
unitamente a copia
dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
c) dichiarazione di potenza
del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita'
da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del
titolo di proprieta' di cui al comma 2.
- L'assegnazione del numero di immatricolazione determina
l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione
del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario
della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
- Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di
proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza
provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio
che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare
domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
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Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
- Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o
un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione dell'unita'.
- La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di
iscrizione puo' avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
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Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto
Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
- I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati
dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto
dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione,
che abilita alla navigazione nelle
acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza,
che attesta lo stato di
navigabilita'.
- I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto,
rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto
dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione
che abilita al tipo di navigazione
consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate
nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da
un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea,
ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza,
che attesta lo stato di
navigabilita'.
- Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti
tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
- 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
- 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza
alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
- 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di
cui all'allegato II;
- 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa
fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione
B di cui all'allegato II;
- 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa
fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione
C di cui all'allegato II;
- 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza
4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la
categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
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Art. 23.
Licenza di navigazione
- La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta su
modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
- Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e
dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unita'
se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione
autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati
il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri
diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche'
l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
- La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono
mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la
navigazione avviene tra porti dello Stato.
- La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei
documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la
vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione
provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di
trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
dell'unita' sia in corso di validita'.
- Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto
informatico o per via telematica.
- Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione
non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai
rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui
validita' non puo' essere superiore a sei mesi.
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Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
- La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di cambio del
numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e
dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
- La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari
per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata
massima di venti giorni.
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Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
- Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla
dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione.
Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera D nel caso di
imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da
diporto.
- Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
- Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione
o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da
ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
- Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' da
diporto e' tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla
dismissione della bandiera.
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Art. 26.
Certificato di sicurezza
- Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da
diporto
documentiattesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte deidi bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
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Art. 27.
Natanti da diporto
- I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono
esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui
all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23
e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
- I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il
regime giuridico.
- I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa,
se omologati per la
navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale
navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve
essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con
relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di
idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa,
i natanti denominati jole,
pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela
con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
- I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui
all'allegato II.
- La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al
comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita'
marittima e della navigazione interna.
- L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di
noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere
locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della
loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o
della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
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Art. 28.
Potenza dei motori
- Per potenza del motore si intende la potenza massima di
esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
- Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di
bordo.
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Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
- Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore
ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
- A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore
alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno
di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
- Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da
diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo
e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le
stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il
servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita'
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita'
proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono
soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
- L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
- La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al
rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita
all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso
di sostituzione dell'apparato stesso.
- La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente
giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria
residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un
indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro
quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
- Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da
diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una
societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
- I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla
scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata
all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita'
della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
- La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di
corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della navigazione.
- Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando io
ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione,
ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i
distributori e gli utenti.
- Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre
le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione
a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare
della posizione.
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Art. 30.
Manifestazioni sportive
- In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente
comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni
sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse
riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei
registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
- Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai
natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei
natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali
e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita'
marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a
manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla
Lega navale italiana.
- Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una
dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non
superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cui
ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che
l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in
allenamento con un determinato equipaggio.
- Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti
devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione
dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
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Art. 31.
Navigazione temporanea
- Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo
all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici
internazionali.
- Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio
provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento
marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o
secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei
prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di
bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed
assistenza.
- La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita'
del titolare dell'autorizzazione.
- L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita
alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di
costruzione dell'unita' da diporto.
- L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve
essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di
lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima
abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
- Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di
navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone
presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione.
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Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
- L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata
previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita'
civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti
la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori
marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto
o di motori marini per il diporto.
- L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazione
sul documento originale.
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Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea
- Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono
ere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di
navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone
presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione.
- Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non
deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche
dell'unita'.
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Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unita' da diporto
- Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
- In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
- Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE,
dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
- 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
- 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
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Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unita' da diporto
- E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
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Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
- A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
- I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della
navigazione interna.
- I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
- Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
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Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
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Art. 38.
Ruolino di equipaggio
- Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere
preventivamente richiesto dal proprietario all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
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Capo IV
Obbligo di patente
Art. 39.
Patente nautica
- La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
- Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
- Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
- Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di
avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
- I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge
9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
- La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto indicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A:
comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
b) Categoria B:
comando di navi da diporto;
c) Categoria C:
direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
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Capo V
Responsabilita' derivante dalla circolazione delle unita' da diporto
Art. 40.
Responsabilita' civile
- La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3, e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido cil conducente in vece del proprietario.
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Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
- Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
- Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati.
- L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
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