Da: Yachts.it - Michele Costabile <info@yachts.it>
Data: 19 febbraio 2006 18:21:41 GMT+01:00
A: Vanda Rebuffat <navig3@infrastrutturetrasporti.it>, urp@infrastrutturetrasporti.it, guardiacostiera@guardiacostiera.it, roma@guardiacostiera.it
Cc: Giorgio Casti <acasti@bolina.it>, Maurizio Anzillotti - SoloVela <m.anzillotti@solovela.net>, redazione@solovela.net, info@farevela.net, giornaledellavela@panamaeditore.it, info@nautica.it, comunicati@nautica.it, r.passoni@farevela.net, info@sailingchannel.it, mondosommerso@edolimpia.it, info@mondonautico.it, info@mondobarcamarket.it, web@vivereilmare.it, travel@mondadori.it, redazione@lagenziadiviaggi.it, redazione@travellinginterline.it, stampa@vogliadivela.net, velanet@velanet.it, info@blumareonline.it, info@mondobarcamarket.it, Nautica e Turismo <redazione@nauticaeturismo.it>
Oggetto: Interpretazione D.M. 5.5.2005, n. 121
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Navigazione
ed il Trasporto Marittimo ed Aereo
Settore della nautica da diporto
C. Att.ne Gent. Dr. Dott. Massimo Provinciali
C. Att.ne Dr.ssa Vanda Rebuffat
Viale dell’Arte 16 – 00144 Roma RM
navig3@infrastrutturetrasporti.it
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Caraci, 36 - 00157 Roma
urp@infrastrutturetrasporti.it
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano DASSATTI
Reparto secondo Ufficio primo
Tel. 06.5908.1
Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma RM
guardiacostiera@guardiacostiera.it
Alla Direzione Marittima - Capitaneria di Porto di ROMA
Contrammiraglio (CP) Franco MULAS
Tel: 06656171
Viale Traiano - Fiumicino 37 - 00054 RM
roma@guardiacostiera.it
e per conoscenza a
acasti@bolina.it
m.anzillotti@solovela.net
redazione@solovela.net
info@farevela.net
giornaledellavela@panamaeditore.it
info@nautica.it
comunicati@nautica.it
r.passoni@farevela.net
info@sailingchannel.it
mondosommerso@edolimpia.it
info@mondonautico.it
info@mondobarcamarket.it
web@vivereilmare.it
travel@mondadori.it
redazione@lagenziadiviaggi.it
redazione@travellinginterline.it
stampa@vogliadivela.net
velanet@velanet.it
info@blumareonline.it
info@mondobarcamarket.it
redazione@nauticaeturismo.it
Spett.li Enti,
la presente intende porre all’attenzione degli organi competenti una delicata problematica interpretativa sollevata dalla recente normativa sui titoli professionali del diporto di cui in oggetto. Come si sa, il D.M. 5.5.2005, n. 121 ha adottato il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, ha dettato una disciplina relativa al conseguimento dei nuovi titoli professionali del diporto.
L'art. 14 del D.M. n. 121/05, che detta la disciplina transitoria, ha previsto che "possono conseguire, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato di ufficiale di navigazione del diporto" coloro i quali siano in possesso dei "requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente regolamento ad ESCLUSIONE del requisito indicato alla lettera c).”.
In buona sostanza, la norma ha inteso consentire ai titolari dei titoli professionali previgenti di dimostrare la loro qualificazione e competenza professionale indipendentemente dalla prova dell’espletamento di un periodo di addestramento assai lungo (sicuramente tal’è, per la nautica da diporto, un periodo di navigazione di 36 mesi).
La norma transitoria, che ha una vigenza limitata a diciotto mesi dal 5 luglio 2005 (data dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale), non ha eccettuato dai requisiti necessari per il conseguimento del nuovo titolo la frequenza ai corsi di cui alla lett. d), art. 5, cit.. Tale disposizione ha imposto a migliaia di Marittimi del diporto a frequentare i Corsi di addestramento professionale ed a riprendere i testi di studio per prepararsi all'esame di Aspirante Capitano di Lungo Corso, investendo diverse migliaia di euro e sacrificando allo studio tantissimi giorni di lavoro.
A tutte queste persone ovviamente auguriamo di aver bene investito il proprio tempo e denaro per recepire le indicazioni desumibili dal regolamento al fine di costruire per se e per la propria Categoria un futuro professionale più qualificato e riconosciuto a livello internazionale.
E, tuttavia, gli sforzi compiuti in vista di una piena qualificazione del personale del diporto potrebbero rivelarsi vani.
Invero, a lettera d) dell’art.5 del citato D.M. n. 121/05, applicabile come ricordato anche ai soggetti in possesso dei titoli professionali in scadenza, richiede di "aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e Radar (... )". Orbene, la frequenza di alcuni di questi Corsi presuppone, secondo le norme IMO-STCW, che il corsista dimostri un certo numero di mesi di imbarco a libretto (ad es. 9 mesi per frequentare il Corso MAMS). Appare evidente che lo "sconto", riconosciuto, per un verso, ai titolari dei pregressi titoli è stato, per altro verso, interamente vanificato dalla previsione, implicita nel rinvio all’art. 5, lett.d), dell’obbligo di effettuare periodo di nove mesi di imbarco per frequentare i corsi internazionali.
Ma vi è di più.
Il conduttore o il patentato Navi da Diporto dovrebbe riuscire a marcare a libretto 9 mesi di navigazione nel ristrettissimo tempo concesso dalla “finestra“di 18 mesi per il passaggio dal titolo attuale (Conduttore o Patentato Navi) al titolo di Ufficiale. Tuttavia, tale previsione, come già osservato, trascura la peculiarità della nautica da diporto, nel quale la navigazione è essenzialmente discontinua e stagionale, talché la possibilità di assommare nove mesi di navigazione a libretto nel charter nautico può richiedere anche diversi anni!
La norma, quindi, è contraria a ragionevolezza e proporzione, cioè ai principi che dovrebbero guidare le scelte dell’Amministrazione in tutti i settori, soprattutto quando è in gioco la tutela del lavoro, dell’iniziativa economica privata e l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (è nota la giurisprudenza costituzionale e amministrativa in punto di applicazione degli artt. 3, e 97 della carta fondamentale). A nostro sommesso avviso, anche al fine di evitare il rischio di un vasto contenzioso, è necessario ricondurre a logicità e ragionevolezza la previsione transitoria, prevedendo un corrispondente prolungamento della “finestra” ovvero chiarendo che il comma 2, art. 14, D.M., 12/05 (che prevede che il titolo di conduttore conserva “validità e specie di abilitazione”), è, in realtà, norma vigente a tempo indeterminato, non limitata nella sua vigenza ad un limitato periodo transitorio.
E’ prospettabile un’ulteriore conclusione, suggerita ancora una volta dalla logica e ragionevolezza, che consiste nel ritenere che coloro i quali abbiano superato il richiesto esame, provvisoriamente equipollente, di Aspirante Capitano di Lungo Corso (da svolgersi, secondo la recente Circolare del 8 febbraio 2006, "tenendo conto del percorso formativo del singolo candidato") abbiano con ciò soddisfatto tutti i requisiti imposti dal Regolamento per il passaggio al nuovo Titolo.
Ovviamente, tali soggetti dovranno dimostrare, anche in un secondo momento e quindi OLTRE il limite dei 18 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 10.5.2005, n.121, di aver adempiuto ANCHE agli obblighi imposti dall'IMO-STCW relativamente ai Corsi di Addestramento ed alle restrizioni imposte per essi (vedi 9 mesi per frequentare il MAMS). Tale INTERPRETAZIONE logica, ragionevole e proporzionata allo scopo perseguito dall’Amministrazione, ci sembra anche l'unica possibile per non creare sbarramento al completamento della formazione già iniziata da parte di migliaia di persone che vedrebbero vanificata la spesa di milioni di euro e centinaia di migliaia di ore di studio(preme ribadire la peculiarità del settore di navigazione, in passato obliterata dal legislatore: vale a dire che nel diporto da charter l’impiego in navigazione è essenzialmente discontinuo talché la possibilità di assommare 36 mesi di navigazione a libretto può richiedere anche molti anni...).
L’interpretazione proposta può consentire, invece, di proseguire nel lungimirante piano per l'emersione di un vasto bacino di lavoro sommerso che nel corso degli anni si è creato nel diporto.
Fiduciosi che Codesti Enti, che ben conoscono le peculiarità (ed hanno a cuore le prospettive di sviluppo) del settore del diporto nautico, sapranno offrire una soluzione del problema prospettato mediante una modifica e/o un chiarimento della disciplina regolamentare, ringraziamo sentitamente per l'attenzione. firmato
AMADI
Associazione Marittimi del Diporto
il presidente - Com.te Oscar Borghini
il tesoriere Com.te Luciano Panizzutt
Yachts.it
Portale dei Marittimi del Diporto
Prof. Michele Costabile,
Avv. Andrea Faccon |