Egregio Capitano Martucci,
è vero che faccio parte dell'attuale maggioranza di Governo, ma io sono stato solo l'autore della legge n. 172/2003 (Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto) e di un altro disegno di legge (Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto) che riproporrò nella prossima legislatura, qualora venissi rieletto. Pertanto, non sono io l'autore della riforma dei titoli professionali per la nautica.
Riguardo a tale riforma, non si tratta di un atto legislativo ma regolamentare poiché la disciplina è contenuta nel D.M. 10.5.2005 n. 121. I nuovi titoli, lungamente attesi nel mondo del charter, consentono ai nostri equipaggi di poter imbarcare a bordo delle unità da diporto di qualsiasi bandiera in quanto rispondono ai principi della Convenzione internazionale IMO STCW 78 e successivi emendamenti sulla formazione professionale degli equipaggi a bordo delle unità che trasportano passeggeri. La patente nautica non è un titolo idoneo per assumere il comando di unità da diporto nell’attività di noleggio. In passato, per comandare le imbarcazioni era stato creato, in via provvisoria, il titolo di “conduttore per imbarcazioni adibite a noleggio” mentre per comandare le navi da diporto era necessario il possesso di una qualifica professionale per il comando delle navi commerciali. Era necessario istituire appositi titoli per la nautica che rispondessero ai requisiti sugli standard internazionali. A ciò ha provveduto il decreto n. 121 del 2005.
La disposizione transitoria contenuta nell’art. 14 del decreto attribuisce ai possessori del titolo di “conduttore” la facoltà di acquisire il titolo di ufficiale di navigazione del diporto senza effettuare il necessario periodo di addestramento a bordo delle unità navali. Uguale facoltà è riconosciuta ai possessori di patenti per il comando di navi da diporto. Entrambi possono avvalersi di questa agevolazione nel termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (scadenza 4 gennaio 2007) ma bisogna possedere un diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Coloro che non hanno i requisiti per ottenere i nuovi titoli, come nella fattispecie, la stessa norma transitoria prevede che il titolo di “conduttore di imbarcazione da diporto adibite a noleggio per le acque marittime” rilasciati prima dell’entrata in vigore del regolamento, conservano la loro validità per la specie di abilitazione.
Con tale norma Ella non subisce alcun danno, poiché può continuare a imbarcare a bordo delle imbarcazioni da diporto impiegate nel charter, limitatamente però a quelle di bandiera italiana.
Infine, nulla è cambiato per quei proprietari (o locatari) di unità da diporto che intendono avvalersi del servizio di terzi per far condurre l’unità propria o presa in locazione. In tal caso non è necessario avere alcun titolo professionale ma basta avere la patente nautica. Anche in tale ipotesi può continuare a fare lo skipper a bordo.
Con cordiali saluti
Mauro Cutrufo |