Il Ministero prende finalmente posizione
Titolo di Conduttore: valido all'estero
Dopo centinaia di e-mail, una circolare diretta alle Capitanerie chiarisce finalmente l'intenzione del Legislatore. |
4 aprile 2006
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto 2 – Ufficio I
SEDE
OGGETTO: Articolo 10 della Legge 647/96 - Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime.
Sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti in merito all'abilitazione
del titolo professionale di "Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le
acque marittime" (art. 10 della Legge 647/96) a seguito dell'emanazione del D.M. n. 121/05;
tali interrogativi fanno frequentemente riferimento ad una F.A.Q. presente nel sito di
guardiacostiera.it, che si allega in copia.
Il titolo di "Conduttore" abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque
marittime senza alcun limite di distanza dalla costa.
L'articolo 1 del DPR 324/01, recante il regolamento di attuazione delle direttive
94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare,
sembrerebbe richiedere ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di imbarcazioni
da diporto che effettuano traffico commerciale, il possesso di un certificato adeguato. Tale
assunto parrebbe determinare un'implicita abrogazione del titolo stesso o limitarlo alla sola
navigazione costiera nazionale.
Al riguardo il D.M. n. 121/05, recante il regolamento relativo all'istituzione e alla
disciplina dei titoli professionali del diporto, ha sancito che i titoli professionali di "Conduttore
per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" rilasciati
anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, conservano validità e specie di
navigazione (articolo 14, comma 2).
La norma, a fronte della creazione dei nuovi titoli professionali del diporto conformi nei
requisiti minimi di formazione alle direttive comunitarie sopracitate, ha inteso garantire
l'utilizzo del già acquisito titolo di Conduttore su imbarcazioni nazionali in navigazione senza
alcun limite dalla costa, conformemente a quanto a suo tempo disposto dal legislatore nel
1996.
Il comma 2 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo n. 171/05 (Codice della nautica da diporto) ha peraltro abrogato i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 della citata Legge 647/96.
Quindi, alla luce di tutto ciò, il"Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio per le acque marittim" ex art. 10 della Legge 647/96 può svolgere la propria attività
anche al di fuori delle acque nazionali.
Si rammenta infine che in Gran Bretagna, da sempre nazione di riferimento per la
navigazione da diporto, l'attività di noleggio può essere svolta anche da conduttori provvisti
de'abilitazione di Yachtmaster e quindi privi di certificato adeguato.
Tanto si comunica al fine di consentire la necessaria attività di coordinamento.
IL DIRETTORE GENERALE
Provinciali |
| Scarica e stampa la lettera del Ministero |
|
| Adv on Yachts |
 |
| La tua pubblicità
fuori dai luoghi comuni |
|