Imbarco su unità battenti bandiera estera |
La navigazione effettuata su Navi battenti bandiera estera deve essere dimostrata con documentazione (contratto di arruolamento o ingaggio) vidimata dalla competente Autorità straniera dello Stato ove l'unità è iscritta, e successivamente autenticata dall'Autorità consolare Italiana presente sul territorio estero.
Si precisa al riguardo che documentazione idonea deve considerarsi quella che attesti inequivocabilmente il servizio reso su nave estera e che, comunque, contenga i seguenti elementi:
- le complete generalità del marittimo;
- il suo numero di matricola ed il Compartimento marittimo di iscrizione ovvero gli estremi del documento d'imbarco;
- la data di imbarco e di sbarco;
- la retribuzione effettiva, dettagliata nelle sue componenti, percepita mensilmente;
- la qualifica rivestita a bordo;
- il tipo, l'attività ed il tonnellaggio della nave estera, sulla quale l'interessato è stato imbarcato.
Il documento anzidetto, ai fini della sua validità, deve essere stato rilasciato dall'armatore ovvero dal suo rappresentante raccomandatario ovvero dal comandante della nave. Qualora provenga da persona straniera, l'attestazione deve essere omologata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero oppure dall'Autorità diplomatica o consolare estera in Italia; in quest'ultimo caso e ad eccezione delle autorità degli Stati membri della Comunità europea, la firma di chi ha sottoscritto il documento deve essere legalizzata con marca da bollo di € 14,62 dalla competente Prefettura italiana.
Regolarizzazione di periodi di navigazione estera ex Art. 52
I marittimi imbarcati su navi estere, nei confronti dei quali non si è verificata l'iscrizione preventiva prevista sub 2, e 3, hanno la facoltà di chiedere, con domanda, la regolarizzazione assicurativa di periodi pregressi di navigazione estera, compiuta dalla data di entrata in vigore (1 settembre 1984) della legge n. 413. Detta domanda non è sottoposta ad alcun termine di decadenza.
Unica condizione, posta dalla legge n. 413 per ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione in argomento, è quella che l'interessato, al momento dell'imbarco, non sia già titolare di trattamento pensionistico, liquidato a carico di una qualsiasi forma assicurativa gestita dall'Istituto o a carico della soppressa Cassa.
La domanda in questione, redatta in carta semplice, deve contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale, il suo indirizzo o domicilio eletto (onde fargli pervenire la conseguente corrispondenza) ed i periodi di navigazione da regolarizzare.
Alla stessa domanda deve essere allegata, a norma del punto 2 dell'art. 52, un'idonea documentazione riguardante i periodi di navigazione anzidetti.
Si precisa al riguardo che documentazione idonea deve considerarsi quella che attesti inequivocabilmente il servizio reso su nave estera e che, comunque, contenga i seguenti elementi:
- le complete generalità del richiedente;
- il suo numero di matricola ed il Compartimento marittimo di iscrizione ovvero gli estremi del documento d'imbarco;
- la data di imbarco e di sbarco;
- la retribuzione effettiva, dettagliata nelle sue componenti, percepita mensilmente durante il periodo che s'intende regolarizzare, secondo quanto chiarito al successivo cap. 5 (artt. 51 e 52, punto 3, della legge n. 413);
- la qualifica rivestita a bordo (se radiotelegrafista, va precisata l'anzianità di qualifica);
- il tipo, l'attività ed il tonnellaggio della nave estera, sulla quale l'interessato è stato imbarcato.
Il documento anzidetto, ai fini della sua validità, deve essere stato rilasciato dall'armatore ovvero dal suo rappresentante raccomandatario ovvero dal comandante della nave. Qualora provenga da persona straniera, l'attestazione deve essere omologata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero oppure dall'Autorità diplomatica o consolare estera in Italia; in quest'ultimo caso e ad eccezione delle autorità degli Stati membri della Comunità europea, la firma di chi ha sottoscritto il documento deve essere legalizzata dalla competente Prefettura italiana. Nel caso che il documento in parola sia sottoscritto dal comandante di nazionalità italiana, occorre che su di esso sia annotato il numero di matricola del Compartimento marittimo, presso cui egli e' iscritto. Possono far testo anche i dati rilevabili dalle annotazioni apposte sul libretto di navigazione, ovvero sull'estratto di matricola mercantile rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dell'interessato.
Nel caso in cui alcuni degli elementi sopraelencati non siano rilevabili dai documenti matricolari occorre comunque inviare altra documentazione analoga a quella avanti descritta dalla quale i dati stessi possano essere rilevati all'Ufficio S.A.P. di Roma-Eur. Si precisa che l'importo dovuto dovrà essere versato entro dieci giorni dalla data della lettera di accoglimento della domanda di regolarizzazione e sarà, altresì, aumentato di interessi dall'undicesimo giorno successivo alla suddetta data e fino a quella del versamento.
Per quanto concerne l'efficacia della contribuzione di cui trattasi ai fini pensionistici, i periodi regolarizzati saranno considerati utili per il diritto alle sole prestazioni dell'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ma non per la pensione privilegiata per causa di servizio, per il cui conferimento (cfr. art. 34 della legge n. 413) condizione essenziale è che l'evento dannoso non si sia verificato prima dell'iscrizione assicurativa.
Disposizioni particolari concernenti il naviglio da diporto
In ordine al predetto naviglio di bandiera estera, si forniscono le seguenti precisazioni.
Si fa, innanzi tutto, presente che l'art. 51 della legge n. 413 non può, allo stato, trovare integrale applicazione nelle iscrizioni assicurative dei marittimi interessati, in quanto non risulta finora stipulato, per il settore del naviglio nazionale da diporto, alcun contratto collettivo di lavoro, da cui rilevare la retribuzione minima imponibile da assoggettare a contribuzione; tuttavia, l'esame di congruità delle retribuzioni denunciate potrà essere svolto facendo riferimento alle retribuzioni percepite dai marittimi imbarcati sulle navi nazionali dello stesso tipo.
Inoltre, i periodi di effettiva navigazione su navi ed imbarcazioni da diporto sono di durata per lo più inferiore a quelli di effettiva prestazione di lavoro, svolta dai marittimi, a bordo o non, in prosieguo della navigazione secondo gli impegni assunti all'atto della sottoscrizione del contratto di arruolamento.
Ne consegue che la retribuzione viene corrisposta ai predetti marittimi mensilmente ed in egual misura, a guisa di acconto, sia per il servizio di navigazione, sia per quello di guardiania e manutenzione, a bordo o non, della nave da diporto in questione.
Tutto ciò pone problemi di copertura assicurativa dei periodi di non navigazione, in quanto la normativa di cui alla legge n. 413 condiziona ogni iscrizione assicurativa alla circostanza che la navigazione sia stata effettivamente svolta e ne sia in corso lo svolgimento.
Per quanto concerne i periodi d'imbarco, sono estese al naviglio estero da diporto le disposizioni comuni a tutte le altre navi che imbarcano lavoratori italiani; disposizioni, che di seguito si riassumono:
- l'iscrizione assicurativa dei marittimi deve riguardare i soli periodi di navigazione;
- la retribuzione imponibile deve essere quella effettivamente percepita da ogni singolo marittimo durante il periodo di navigazione;
- ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo la legge n. 413, ciascun periodo di navigazione sarà prolungato di ulteriore periodo, secondo quanto disposto dalla legge stessa.
Per quanto concerne, invece, i periodi di non navigazione, i marittimi interessati potranno avvalersi degli strumenti assicurativi, previsti dalla vigente normativa A.G.O. e riguardanti la comune tutela previdenziale del lavoro italiano all'estero; a tal fine, i marittimi stessi dovranno rivolgersi alla competente Sede periferica dell'Istituto.
Per quanto riguarda gli adempimenti formali, le modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta per imbarchi sul naviglio in questione, si confermano quelli descritti nei paragrafi precedenti per le iscrizioni preventive ex artt. 47, 49 e 50, nonché per le regolarizzazioni ex art. 52 della legge n. 413.
Ultimi consigli
Essendo la norma complessa, non sempre con la logica ed il buon senso si riesce a risolvere con esito positivo l'impatto presso gli uffici competenti. La libera interpretazione di circolari e norme da parte del personale preposto, dovuta anche alla poca flessibilità e praticità che invece contraddistingue gli anglosassoni, fa si che tutto si complica e scoraggi definitivamente il marittimo.
Qualora incontraste serie difficoltà nell'iter burocratico, vi consiglio di affidarvi ad un "crew management" (agenzia marittima) locale, che trovandosi nel nostro beneamato Paese, con i suoi canali e amicizie saprà farsi intendere molto bene!
Capitano Pietro Martucci |
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