8 maggio 2006
A decorrere dal 2006 è istituita l’imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
Presupposto dell’imposta sono:
- lo scalo nel territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1º giugno al 30 settembre;
- lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto, nel periodo compreso al 1º giugno al 30 settembre.
Soggetto passivo dell’imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile o dell’unità da diporto.
L’imposta sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente.
L’imposta è dovuta nella misura di:
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
- euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99;
- euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- euro 5.000 per le navi tra 24 e 29,99 metri;
- euro 10.000 per le navi di lunghezza tra 30 e 60 metri;
- euro 15.000 per le navi di oltre 60 metri.
L'imposta regionale sulle imbarcazioni e le navi da diporto a VELA è ridotta del 50%
- euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 15,99 metri;
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 16 e i 23,99 metri;
- euro 1.500 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- euro 2.500 per le navi tra 24 e 29,99 metri;
- euro 5.000 per le navi di lunghezza tra 30 e 60 metri;
- euro 7.500 per le navi di oltre 60 metri.
Sono esenti le navi da crociera, le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali sarde e le
imbarcazioni che giungono nell’isola per regate.
L’imposta è versata entro 12 ore dall’arrivo.
Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta o li esegue tardivamente è soggetto a una sanzione pari al 100% dell’importo non versato. |