|
Tra 1.000 e 20.000 euro a barca per la stagione 2006
Ticket per ormeggiare in Sardegna!
La Regione Sardegna ha in progetto una tassa di approdo annuale per le imbarcazioni non immatricolate nell'Isola. |
10 febbraio 2006
Quest'anno andare in Sardegna costerà molto di più: fino a 5.000 euro al giorno di imposta per le navi da crociera e mille euro per le imbarcazioni comprese tra i 14 e i 15,99 metri. Un progetto che ci lascia meravigliati.
Pensavamo che la Sardegna avesse interesse a incrementare il turismo nautico. Pensavamo che la Sardegna avesse interesse a richiamare le barche in navigazione nel Tirreno nei suoi approdi, con ospiti che vanno al ristorante, consumano nei bar, acquistano souvenir...
Ma forse non è così.
Qualcuno si sottoporrà al balzello, altri fuggiranno via. Porteranno i loro soldi in Corsica, in Sicilia o... in Grecia?
Qualcun altro prenderà barche a noleggio direttamente dagli operatori charter Sardi, ci fa piacere che i bravi operatori Sardi lavorino, ma pensavamo che le norme protezionistiche fossero state superate, pensavamo che il mare italiano fosse di tutti gli italiani.
Forse ci siamo sbagliati. Forse il mare dei Sardi è solo dei Sardi... il mar Ligure è solo dei Liguri, e la costa di Maratea appartiene ai soli Lucani.
Ci dispiace per i milanesi? Ma no: che vadano a noleggiare le loro barche sul lago di Como!
Michele Costabile |
Estratto dal Disegno di Legge:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2006) pagina 22 e segg.
Art. 5
Imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto
- A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto.
- Presupposto dell'imposta è, nel periodo compreso dal primo giugno al 30 settembre, l'atterraggio e il decollo nel territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato o la sosta e l'ancoraggio negli approdi isolani di imbarcazioni e navi da diporto.
- Soggetto passivo dell'imposta è, come individuato ai sensi degli art. 874 e 876 del codice della navigazione, l'esercente dell'aeromobile, dell'imbarcazione o della nave avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
- L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta ad ogni atterraggio e decollo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di:
--- OMISSIS ---
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 15,99 metri.
- euro 5.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 16 e i 23,99 metri.
- euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra i 24 e i 29,99 metri
- euro 20.000 per le navi di lunghezza superiore ai 29,99 metri.
Per le navi adibite all'esercizio di attività crocieristiche l'imposta è determinata in euro 5.000 giornaliere.
- Le modalità e l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite e disciplinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio di concerto con
l'Assessore dei Trasporti.
--- OMISSIS ---
Art. 22
Entrata in vigore
- La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Pubblicazione avvenuta il giorno 11 gennaio 2006 |
| |