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L'Avvocato risponde
Quali requisiti per comandante imbarcazione per gite giornaliere fino a 50 passeggeri?

Risponde Andrea Faccon

La domanda
20 gennaio 2006

Salve,
desideravo conoscere alcuni aspetti riguardanti il charter.
  1. Dal momento in cui entro in possesso di una imbarcazione di 21metri con autorizzazione RINA a trasportare fino a 50 passeggeri quali sono i requisiti che deve avere il comandante nel caso di gite giornaliere? È possibile comandare una imbarcazione per charter con la patente entro le 12 miglia?
  2. È possibile locare ad una stessa persona questa imbarcazione per un periodo di sei mesi?
Vi ringrazio sentitamente,
Gianluca Pesenti Campagnoni

Risponde Andrea Faccon, consulente legale di Yachts.it
Quesito n°1
Dal momento in cui entro in possesso di una imbarcazione di 21metri con autorizzazione RINA a trasportare fino a 50 passeggeri quali sono i requisiti che deve avere il comandante nel caso di gite giornaliere? È possibile comandare una imbarcazione per charter con la patente entro le 12 miglia?

In linea generale, al fine di comandare l'unità da diporto è necessaria e sufficiente la patente se si naviga oltre le sei (6) miglia dalla costa ovvero alla potenza del motore.
In passato era previsto che per comandare un'imbarcazione adibita al noleggio fosse sufficiente il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
Al fine di conseguite il titolo in questione occorreva:
  • aver compiuto ventuno (21) anni di età;
  • essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto, in corso di validità e conseguite da almeno tre (3) anni;
  • essere in possesso del certificato limitato di RTF;
  • essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
Solo per le acque interne era previsto che per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio fosse sufficiente:
  • aver compiuto ventuno (21) anni di età;
  • essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro dodici (12) miglia di distanza dalla costa in corso di validità e conseguite da almeno tre (3) anni;
  • essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
Alla luce di tale normativa, si doveva ritenere che per condurre un'imbarcazione in noleggio del tipo indicato nel quesito bastasse il titolo professionale di conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

Dopo la riforma della nautica, con l'entrata in vigore del nuovo codice, sono stati ridisciplinati i titoli che abilitano alla conduzione delle imbarcazioni e delle navi a noleggio.
Il D.M. 10.5.2005, n. 121 ha istituito i titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
  • a) Sezione coperta:
    1) ufficiale di navigazione del diporto;
    2) capitano del diporto;
    3) comandante del diporto;
  • b) Sezione macchina:
    1) ufficiale di macchina del diporto;
    2) capitano di macchina del diporto;
    3) direttore di macchina del diporto.
In particolare, l'art. 5, D.M. 10.5.2005, n. 121 prevede ora che per operare nel noleggio si debba conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto, per il quale è necessario:
  • aver compiuto 18 anni di età;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
  • aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
  • aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, e successive modificazioni.
Il personale applicato nel diporto (di cui alle categorie elencate al citato art. 1, D.M. 121/05) deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria e deve essere munito di libretto di navigazione (art. 2, co. 1, D.M. 121/05), e gli si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare edi cui al regolamento sulla navigazione marittima.

I titoli in questione sono richiesti per le svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore (art. 8, co. 1 D.M. 121/05); per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione "vela" della sezione coperta che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico (art. 8, co. 2, D.M. 121/05), e la conseguente specializzazione è annotata nel libretto di navigazione (art. 8, co. 5 D.M. 121/05).

In buona sostanza, i requisiti richiesti dalla previgente normativa, non sono più sufficienti alla stregua della nuova normativa (è prevista una disciplina transitoria che Le risparmio: art. 14 D.M. 121/05) e la situazione, se possibile, è stata resa ancor più formale e burocratica che in passato!

Quesito n°2

È possibile locare ad una stessa persona questa imbarcazione per un periodo di sei mesi?

Non sussistono controindicazioni alla locazione di un'imbarcazione a favore di una determinata persona per un periodo superiore a sei mesi. Il vigente codice della nautica da diporto (approvato con D.Lgs. 157/05) definisce la locazione di unità da diporto quel contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato (art. 42).

Dalla definizione normativa si desume che requisito essenziale del contratto è solo la predeterminazione temporale della durata del rapporto (nel senso che sarebbe probabilmente nullo un contratto di durata indeterminata, posto che nel nostro ordinamento vale il divieto di assumere vincoli alla disponibilità di un bene a tempo indeterminato), ma non anche una durata minima né massima.

Pertanto, si deve ritenere che un'imbarcazione da diporto possa essere locata anche per un periodo superiore a sei (6) mesi (per il noleggio la durata del rapporto è commisurata alla navigazione).

Andrea Faccon
avvocato@yachts.it



  Leggi e Normative
  1. Il nuovo Codice della Nautica da Diporto
    • Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171
  2. Commenti ai contenuti ed alle novità
    • a cura di C-Marina Magazine
  3. Il vecchio Codice della Navigazione
    • Ora sostituito dal Decreto Legislativo 171/2005
  4. Disciplina della locazione e noleggio di unità da diporto
    • Legge 23 dicembre 1996, n. 647
  1. La Direttiva 94/25/CE per le unità da diporto
  2. Natanti: noleggio e locazione, legge n. 553 D.L. 21.10.96
  3. Locazione con Skipper di unità da diporto
    il quadro normativo del settore
  4. Imbarco su unità battenti bandiera estera
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