Gentile Lettore,
rispondo alla Sua cortese richiesta di conoscere con quali modalità è possibile far risultare il periodo di navigazione richiesto ai fini della partecipazione al corso MAMS e RADAR.
a) Con Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474 Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.
L’art. 1, ha previsto che al fine di “ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
b) avere assolto all'obbligo scolastico;
c) avere compiuto diciotto anni di eta';
d) avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi risultante dall'estratto del "giornale nautico - parte II" appositamente compilato dal comandante della nave, nel quale venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha preso parte in maniera attiva e proficua a tutte le esercitazioni di emergenza compiute a bordo, ovvero aver frequentato con esito positivo un corso di sopravvivenza e salvataggio, previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987 ed avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a nove mesi;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.”.
L’art. 2 ha previsto due significative eccezioni.
1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' conferito senza particolari accertamenti:
a) agli ufficiali di coperta;
b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualita' di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.”.
Il D.D. 7 agosto 2001, di modifica al D.M. 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo ha invece richiesto ai fini della partecipazione al corso RADAR un periodo di navigazione di almeno 6 mesi.
L’art. 2, del D.M. citato prevede al comma 3 che “Prima di essere ammessi al corso, e' necessario effettuare un periodo di navigazione di almeno sei mesi in attivita' di addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta ovvero svolgendo, per un pari periodo, compiti connessi con la tenuta della guardia in navigazione, su navi da traffico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate per l'ufficiale di navigazione, ovvero anche inferiori per l'ufficiale di navigazione di terza classe.”.
b) L’art. 1 del D.P.R. n. 474/96 sembra distinguere due modalità alternative per la dimostrazione del requisito:
- il periodo di navigazione di dodici mesi richiede effettivamente di essere marittimo ed essere stato imbarcato per dodici mesi a bordo di una nave;
- il periodo di nove mesi di navigazione prodromico al corso di sopravvivenza e salvataggio, ugualmente, dovrebbe essere dimostrato con l’annotazione nel giornale nautico.
Anche l’art. 2 de D.M. 7 agosto 2001 sembra implicitamente richiamare a modalità tradizionali di rilevazione della presenza a bordo della nave in periodo di navigazione, subordinate all’annotazione nel giornale nautico.
In buona sostanza, in entrambi i casi, prerequisito per la rilevazione del periodo di navigazione è la qualifica di marittimo e l’inquadramento nell’equipaggio del naviglio commerciale.
c) Tale normativa, a mio avviso, dovrebbe essere coordinata con la nuova disciplina dei titoli del diporto.
Questa normativa ha subito una decisiva (ma non molto meditata) svolta nella direzione della navigazione mercantile (a dispetto delle velleità del codice dedicato alla nautica da diporto e delle relative peculiarità disciplinari).
L’istituzione di titoli professionali del diporto ricamati sulle uniformi di quelli mercantili ha introdotto alcune non lievi discrasie.
La richiesta di corsi MAMS e RADAR per acquisire i nuovi titoli del diporto è un esempio delle contraddizioni che la nuova normativa pone all’operatore.
Ad esempio, l’art. 14 D.M. 121/05, come si sa, nei diciotto mesi dall’entrata in vigore, consente ai “conduttori”, di conseguire i nuovi titoli per il diporto di cui all’art. 1, D.M. n. 121/05 con il superamento di apposito esame (che è quello... per aspirante capitano di lungo corso).
La richiesta dei corsi MAMS e RADAR e la necessità, al fine di poter partecipare a tali corsi, di un periodo di navigazione fa rientrare dalla finestra il requisito del periodo di navigazione.
In buona sostanza, non sembra ragionevole richiedere la dimostrazione dei requisiti alla stessa stregua di quanto richiesto ai marittimi (giornale nautico, inquadramento come marittimo, ecc.).
Peraltro, anche per la disciplina dei titoli “a regime” il problema rischia di riproporsi nella stessa misura: la richiesta di numerosi mesi di navigazione rischia di creare una patente disparità tra le posizioni dei marittimi e dei “conduttori”, ai fini dell’applicazione della normativa sui titoli.
Pertanto, deve valere un principio di mutuo riconoscimento dei requisiti di navigazione, purché dimostrabili secondo modalità serie ed effettive.
d) Con riferimento al caso di specie, mi sembra necessario adottare un’interpretazione della norma che altri definirebbe “ortopedica”.
Si deve cioè ritenere che il periodo di nove mesi (o sei mesi) di navigazione richiesto dalle norme citate, stante anche la carenza di una specificazione sul punto al punto c) ultima parte, possa essere dimostrato dal conduttore in qualsiasi altra forma che consenta di verificarne l’effettività e serietà.
Diversamente opinando i conduttori di imbarcazioni da diporto che intendono convertire il titolo abilitativo uno dei nuovi titoli sarebbero in partenza esclusi dal corso MAMS (lo stesso vale per il corso RADAR base, che richiede, ex D.M. 7.8.2001 sei mesi di navigazione) e, quindi, la norma sarebbe inutiliter data (o meglio si applicherebbe, credo, a pochissimi casi).
In buona sostanza, un’interpretazione secondo logica e ragionevolezza induce a ritenere che per la dimostrazione del periodo di nove e sei mesi ai fini del corso MAMS e RADAR non debba ritenersi decisivo un particolare inquadramento lavorativo o il versamento dei contributi purché, ripeto, consti formalmente ed ufficialmente un periodo di navigazione per il periodo minimo richiesto dalla normativa regolamentare.
In definitiva, nei casi in cui è possibile far emergere la presenza in navigazione per il periodo richiesto dal D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474 (e dal D.M. 7 agosto 2001), il requisito si dovrà intendere venuto a maturazione.
La saluto e Buon vento!
Andrea Faccon
avvocato@yachts.it
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