Carissimo amico,
la previsione di un minimo percentuale di posti barca da destinare alle unità in transito non ha trovato ad oggi formalizzazione in una norma legislativa.
E’ stata da tempo emanata una circolare 5.8.1996, n. 47, a firma dell'allora Ministro dei Trasporti Dott. Burlando (disponibile in allegato), che ha previsto, per quanto più interessa, che:
"2) Per quanto riguarda gli approdi turistici che saranno costruiti e gestiti in regime di concessione demaniale marittima ed i porti pubblici, o parti di essi, allestiti e gestiti da concessionari, si dispone che sia comunque riservata alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento.
La utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta ad approvazione da parte dell’autorità marittima, con la previsione della gratuità dell’ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese.
Per i rapporti concessori già in vigore saranno attivate dalle autorità concedenti procedure intese a pervenire ad analoga disciplina, ovvero ad una congrua riduzione della voce tariffaria di ormeggio per le unità di transito, con eventuale ritocco compensativo delle altre voci tariffarie.
Le autorità marittime preposte svolgeranno una attenta vigilanza, sia per quanto riguarda il rispetto della quota di riserva al transito sia per quanto concerne il rispetto delle esenzioni e delle riduzioni imposte o concordate, tenendo presente che la mancata osservanza degli obblighi scaturenti dalla concessione sono sanzionabili con la decadenza in forza dell’articolo 47 del Codice della Navigazione."
La norma è applicabile sia alle nuove che alle vecchie concessioni e prevede, in buona sostanza,
- per i rapporti concessori in essere, l’obbligo di praticare tariffe ridotte per le unità in transito, previe le opportune intese con i concessionari;
- per i rapporti in divenire, l’obbligo di riservare alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento nonché una specifica disciplina tariffaria agevolata per l’utilizzo di tali posti.
La norma è assai importante perché unisce alla previsione dei benefici a favore alle unità in transito due previsioni assai rilevanti ai fini della sua effettiva osservanza.
La prima è la previsione di un rigoroso obbligo in capo alle Autorità marittime (le Capitanerie) di vigilare sull’osservanza delle disposizioni così imposte; la seconda, non meno importante, è la previsione che, in caso di inosservanza delle prescrizioni, il concessionario del marina può essere passibile della grave sanzione della decadenza dal rapporto concessorio (v. del resto l’art. 47 c.n. che prevede espressamente che: "L’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti dalle norme di leggi o di regolamenti").
In buona sostanza, non si è in presenza di un simulacro di norma ma di una previsione munita di una sanzione cui si devono attenere doverosamente tutti i titolari di un rapporto concessorio.
Solo per completezza segnalo che autorevole dottrina (GRIGOLI, La disciplina del diporto e turismo nautico, Bari, 2005, 73), riferendosi a questa circolare, precisa che il concessionario "(…) deve riservare all’unità da diporto in sosta di transito sino a 1/10 di metri lineari di banchina utili all’ormeggio.".
Il criterio di commisurazione dell’aliquota richiamato dall’Illustre Autore è analogo ma non identico a quello espressamente previsto dalla circolare, anche se non credo che la differenza sia rilevante in termini sostanziali.
Le previsioni dettate dalla circolare non hanno mai trovato, a quanto mi consta, una specifica formalizzazione in una norma di legge.
Ricordo soltanto che prima dell’emanazione della circolare 5.8.1996 nel corso della XIII legislatura al Senato (On.le Provera e altri, il 9.5.1996), era stato presentato un disegno di legge che, nell’ambito di un auspicato riordino complessivo del settore della nautica da diporto, prevedeva, fra l’altro, all’art. 16 (Accosti delle unità da diporto) che:
" 1. Il direttore di cui all'articolo 15 nel regolare gli accosti delle unità da diporto, deve osservare, di regola, l'ordine di arrivo, salve le prenotazioni in atto risultanti da un apposito registro ufficiale vidimato dall'autorità marittima e da questa in qualsiasi momento ispezionabile. 2. Il 10 per cento dei posti barca é riservato al transito.".
E’ assai probabile, e non casuale, che il progettato testo normativo, avendo trovato il consenso del Ministro, sia stato recepito nella circolare 5.8.1996 n. 47.
Anche il recente riordino della disciplina della nautica da diporto non ha suggerito una formalizzazione della previsione in esame.
2) La prassi ha dato attuazione in ordine sparso alla circolare; alcuni marinai virtuosi hanno senz’altro rispettato la previsione, mentre altri l’hanno misconosciuta.
Segnalo, tra gli approdi virtuosi, il Marina Dorica di Ancona (disponibile in allegato il Regolamento di Approdo), ma gli esempi reperibili su internet sono numerosi (mi sembra di ricordare anche Viareggio).
Confidando di averTi fornito utili indicazioni, Ti porgo molti cordiali saluti. Andrea Faccon
andreafaccon@libero.it
Allegati
Circolare 5.8.1996 n.47.pdf
Regolamento Approdo Marina Dorica.pdf |