|
|
L'Avvocato risponde
E' possibile condurre "navi minori uso in conto proprio" oltre 12 miglia?
Risponde Andrea Faccon
|
| La domanda |
25 gennaio 2006
Egr. Sig. Michele Costabile,
Un cantiere che costruisce barche mi scrive quanto segue:
"Gent.mo Sig. Giampiero,
(...), se il Suo diving ha partita IVA e nello statuto è prevista l'attività in mare dalla quale si evince la necessità della barca, può acquistare una imbarcazione "navi minori uso in conto proprio" con portata di 12 persone + 3 di equipaggio, dove ha il vantaggio di avere l'esenzione IVA in acquisto e successivamente la nafta agevolata (1/2 prezzo circa) per la gestione della barca, inoltre l'attrezzatura (sub ed eventualmente il compressore hp) possono essere inserite tra le attrezzature delle barche per cui anche quelle possono essere acquistate in esenzione IVA; in questo caso il limite della navigazione è di 12 mgl. dalla costa.
La patente richiesta è quella normale da diporto."
Ecco i miei quesiti:
- E' possibile condurre "navi minori uso in conto proprio" con portata di 12 persone + 3 di equipaggio con la normale patente da diporto a motore senza limiti?
- Cosa succede se questa barca naviga oltre le 12 miglia e approda in un porto Greco?
Ringrazio nuovamente e porgo cordiali saluti.
Giampiero |
| Risponde Andrea Faccon, consulente legale di Yachts.it |
Gentile Giampiero,
inoltro con piacere la lunga risposta che ha redatto per noi il ns. Avv. Andrea Faccon di Firenze,
avvocato@yachts.it
con la speranza che sia utile e completa.
Grazie per averci interpellato,
Michele Costabile, Yachts.it
Caro Giampiero,
rispondo in sintesi alle Tue domande.
Quesito n. 1
Assume rilevanza in tema di navigazione in conto proprio l’art. 25, L. n. 47/99, che prevede espressamente che
- "Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.".
Dal primo comma si desume che le unità di lft non superiore a 12 metri iscritte nel registro delle navi minori per uso in conto proprio possono navigare nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.
- Agli effetti del comma 1 si intende:
- a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
- b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
- Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.
Solo per completezza, richiamo anche gli ulteriori commi dell'art. 25, l. cit., che si occupano della sicurezza, dell'equipaggio e del numero massimo di persone trasportabili (dodici)
- Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.
- I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
- Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.”
Dalla lettura della norma e, in particolare, del comma 3,art. 25, l. cit., si desume che ai fini del comando e conduzione dell’unità "per uso in conto proprio" è sufficiente l’abilitazione prevista per le unità da diporto dall’art. 20, l.n. 50/71.
Quest’ultima disposizione, tuttavia, è stata integralmente abrogata da successivi provvedimenti nomativi ed attualmente la disciplina è desumibile dal D.P.R. 9.10.1997 n. 431, recante regolamento in tema di patenti nautiche (v. anche art. 39 D. Lgs. n. 18.7.2005 n. 171).
In estrema sintesi, alla luce di tale regolamento esiste la distinzione, ben nota, tra patente che abilita alla conduzione di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa e la patente che abilita la conduzione di unità da diporto oltre le dodici miglia.
La patente è obbligatoria se si naviga oltre le sei miglia dalla costa, mentre non è necessaria la patente nautica entro tale limite, purché il motore abbia una potenza inferiore ai limiti indicati dal D.P.R. cit. art. 2, co. 1 (e dal codice della navigazione: art. 39 cit.).
Nella specie, l’unità "per uso in conto proprio" deve navigare entro le dodici miglia, ragion per cui riterrei che per comandare e condurre tale unità sia necessaria e sufficiente la patente entro le dodici miglia.
In altre parole,
quando l’utilizzo della nave minore in uso in conto proprio avviene nel rispetto delle condizioni posti dall’art. 25 l. cit., è da escludere la necessità di munirsi di una specifica abilitazione, essendo all’uopo sufficiente la patente nautica per la navigazione effettivamente svolta (generalmente, è sufficiente la patente entro le dodici miglia dalla costa).
|
Quesito n. 2
Quanto allo “sconfinamento” in acque greche, il diritto internazionale conosce un principio generalmente applicabile, quello secondo cui ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha la nazionalità (Stato della bandiera; il principio (come ricorda autorevole dottrina, Conforti, B, Diritto internazionale, 1995, 264) "si esprimeva un tempo dicendosi che la nave è territorio dello Stato (territoire flottant)".
Ne discende, in buona sostanza, che ogni unità che si trova in acque internazionali è considerata dagli Stati membri della comunità internazione alla stregua di una porzione del territorio della bandiera, che soggiace alle norme di quello Stato.
Il risalente principio menzionato subisce sempre eccezioni a mano a mano che la nave si approssima alle coste di un altro Stato, mettendo in gioco i poteri dello Stato costiero.
Quando l'unità entra in acque territoriali estere, assume rilevanza l'eventuale diversa disciplina prevista dallo Stato costiero per la conduzione dell’unità in questione.
La nave minore, infatti, oltre a soggiacere alle norme nazionali in merito all'abilitazione, è soggetta anche alla normativa dello Stato costiero per le abilitazioni e quant'altro.
In particolare, mi risulta che la legislazione greca prevede la patente nautica per la conduzione di unità da diporto quando l’apparato motore ha una potenza superiore a 9 CV.
Sono ammesse deroghe per gli stranieri che navigano nelle acque territoriali greche e, in caso di controlli da parte delle autorità locali, è sufficiente esibire copia della normativa italiana o una dichiarazione rilasciata dalle nostre autorità marittime con la quale si dimostri che per i cittadini italiani esiste obbligo di patente solo quando il motore superi i 40,8 CV di potenza.
In definitiva,
al fine di soddisfare i requisiti ellenici, è sufficiente dimostrare di essere in regola con la richiesta abilitazione dello Stato della bandiera (i.e.: Italia).
Il Tuo "sconfinamento" in acque greche, a mio avviso, non fa sorgere particolari problemi sul piano dell'abilitazione alla conduzione dell'unità.
Rimane inteso, che a prescindere dalla problematica di diritto internazionale, sarà comunque necessario munirsi della patente nautica oltre quando si naviga oltre le dodici miglia dalla costa italiana (v. D.P.R. 431/97 cit. e Codice del diporto, D. lgs. n. 171/05 cit.: art. 39 cit.).
Ulteriore, distinto, problema si potrebbe porre in ordine al regime giuridico dell’unità “nave minore per uso in conto proprio” quando essa naviga oltre dodici miglia dalla costa nazionale italiana.
Invero, secondo l’espressa previsione dell’art. 25, l. cit., tale unità non può navigare in regime di "nave minore per uso in conto proprio" oltre le dodici miglia dalla costa.
Lo "sconfinamento" oltre le dodici miglia dalla costa di una simile unità dovrebbe significare, a rigore, la perdita dello speciale regime giuridico che ne caratterizza l’utilizzo nello Stato della bandiera (cioè lo Stato italiano), dovendosi applicare in sua vece il più rigoroso regime che caratterizza altre tipologie di unità (yacht in commercial use, imbarcazione da diporto adibite a noleggio, con necessità di munirsi di speciali titoli di abilitazione al comando e condotta: su cui vedi altre risposte offerte agli utenti in questo sito).
La mia osservazione, tuttavia, ha probabilmente un rilievo prevalentemente teorico, dal momento che difficilmente l'autorità consolare espleterà controlli in acque greche onde sincerarsi del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 25, l. cit..
Confidando di avere risposto alle Tue domande, resto sempre a Tua disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione.
Buon vento!
Andrea Faccon
avvocato@yachts.it |
|
|