| Gentile Lettore,
rispondo alla Tua cortese richiesta:
la condizione giuridica dell'unità da diporto che mi hai descritto è assimilabile è per le dimensioni (lft > a 10) quella di un'imbarcazione da diporto.
L'art. 3, D. Lgs. n. 171/05 (recante il Codice della Navigazione da Diporto) prevede che:
" 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).".
Le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 recepiscono la nozione di lunghezza dello scafo (LH), la quale corrisponde alla lunghezza fuori tutto detratta la lunghezza delle appendici (piattaforme bagno, delfiniere, ecc.) che possano distaccarsi dallo scafo senza intervento distruttivo e senza che ciò possa incidere sulle caratteristiche costruttive di sicurezza dello scafo stesso; si ritiene che non possano essere sottratte, ad esempio, le appendici "strutturali", che fanno parte integrante della stampata: fonte Udicer).
Se così è, mi semba da escludere l'iscrizione quale natante di un'unità da diporto che presenta le caratteristiche strutturali di un'imbarcazione (come si sa, è ammessa l'operazione inversa, cioè l'iscrizione dei natanti nei registri delle imbarcazioni: art. 27 c.n.dip.).
- In linea generale, non sussistono elementi ostativi alla possibilità di locare un'imbarcazione avuta in leasing ad una s.r.l. iscritta alla C.C.I.AA. ed esercente il noleggio nautico.
Ed invero, il leasing è nel nostro ordinamento un contratto socialmente tipico che soggiace, per quanto non espressamente previsto, alla normativa in tema di locazione (art. 1571 c.c. e ss.).
Orbene, come si sa, nell'ambito della comune locazione è espressamente concessa al locatario la facoltà di sublocare il bene (art. 1594 c.c.), salvo patto contrario.
La possibilità di sublocare, del resto, è desumibile indirettamente anche dall'art. 42 c.n.dip., che si occupa della forma del contratto di sublocazione.
L'interpretazione proposta trova conferma nella giurisprudenza:
"La locazione finanziaria è un contratto atipico; tuttavia, le clausole normalmente inserite nel contratto in deroga alle norme della locazione ordinaria, non precludono l'applicazione analogica alla fattispecie di altre norme della locazione ordinaria, non contrastanti con le clausole del contratto di locazione finanziaria, e non divergenti dal suo schema normativo; pertanto in applicazione analogica dell'art. 1595 c. c., la società concedente, in caso di sublocazione del bene di sua proprietà, ha azione diretta nei confronti del sub-utilizzatore per ottenere il pagamento di tutte le somme ad essa dovute dall'originario utilizzatore sub-concedente, e rimaste inadempiute" (Trib. Milano, 30.3.1987).
Osservo, peraltro, che il contratto tipo di leasing finanziario (citato da GRIGOLI, La disciplina del diporto e turismo nautico, Bari, 2005, 247) prevede una clausola che impone all'utilizzatore di utilizzare in via esclusiva il bene, vietando la sublocazione in godimento a terzi.
Pertanto, quantunque in linea di principio ammissibile, è opportuno verificare se nel contratto sia stata inserita una clausola che vieta la sublocazione.
Non riterrei che vi siano elementi per escludere che il locatore possa divenire, in seguito a noleggio, membro (o comandante) dell'equipaggio della stessa imbarcazione locata.
I ruoli e le posizioni giuridiche sono, infatti, distinti e non sono destinati a confondersi:
- da un lato, vi è il rapporto di locazione, che intercorre tra la società di noleggio (locatario) ed il locatore;
- dall'altro, vi è il rapporto di noleggio, che intercorre tra la società di noleggio (noleggiante) ed il noleggiatore (che è terzo rispetto al primo, fondamentale, rapporto).
Spero di averTi reso utili ragguagli.
Cordiali saluti.
Andrea Faccon
andreafaccon@libero.it |