A mio avviso l'interpretazione corretta induce ad escludere l'applicabilità dell'esenzione IVA di cui all'art. 8 bis, D.P.R. n. 633/72.
Secondo tale disposizione sono ritenute cessioni all'esportazione, come tale esonerate dall'imposta sul valore aggiunto, se già non comprese nell'articolo 8, le seguenti operazioni:
- a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50;
- b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
- e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b).
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
Dall'interpretazione della norma si desume che non possono beneficiare dell'esenzione le unità da diporto assoggettate alla legge fondamentale sulla nautica da diporto, L. 11.2.1971, n. 50.
Qualora ci si trovi in presenza di un'unità qualificabile da diporto ex. L 11.2.1971, n. 50 non sarà applicabile l'art. 8 bis.
Sulla problematica non sembra aver inciso in senso risolutivo la normativa più recente.
Come si sa, infatti, la legge fondamentale sulla nautica (L. 50/71 cit.) è stata in gran parte rimaneggiato dal nuovo codice della nautica da diporto.
In particolare, il codice, prendendo atto del notevole sviluppo dell'utilizzo a fini turistico-commerciali di imbarcazioni da diporto ha avvertito la necessità di esplicitare alcuni concetti fondamentali in materia.
L'art. 2, del Codice prevede infatti che "1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
L'art. 2 precisa che l'utilizzazione speciale dell'unità è annotata nei registri di iscrizione (R.I.D. per le imbarcazioni) "con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione."
Quando l'attività di locazione o noleggio è svolta con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi U.E., "l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicuratIVA a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo."
In ogni caso, le unità che presentano l'annotazione relativa alla speciale destinazione possono essere utilizzate esclusivamente per attività di noleggio e locazione.
Dalla lettura della disposizione, si desume che l'unità da diporto impiegata ai fini commerciali continua a sottostare integralmente al regime previsto per il navigli da diporto e non può beneficiare di taluni profili della regolamentazione del naviglio commerciale.
L'interpretazione che, in carenza di chiarimenti degli Uffici finanziari, appare la più aderente al dettato letterale e sistematico nuovo codice è quella che riconosce che l'unità da diporto che viene utilizzata per attività di noleggio (cd. charter) o ceduta in locazione continua ad essere considerata unità da diporto (perché sottoposta alla normativa di settore sulla nautica da diporto) e, in quanto tale, non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 8 bis D.P.R. n. 633/72.
Peraltro, faccio presente che il richiamo all'art. 8 bis D.P.R. 633/72 non mi sembra pertinente (dalla lettura della norma non si ricava un riferimento all'affitto o locazione di un immobile).
La norma in astratto applicabile è semmai dall'articolo 13, parte B, della sesta direttiva CE sull'IVA (Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE) con particolare riferimento alla lettera b) della citata disposizione, che testualmente esonera dall'applicazione dell'IVA: "l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione: delle prestazioni di alloggio... effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe; delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli; delle locazioni di utensili e macchine fissate stabilmente; delle locazioni di casseforti."
E' con riferimento a tale disposizione che si è creato un contenzioso sull'assoggettabilità o meno ad IVA dell'affitto o locazione del posto barca.
Aggiungo che la questione, che è stata portata dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in sede di rinvio pregiudiziale (vale a dire per avere un'interpretazione autorevole del massimo organo di giustizia comunitario), è stata definitIVAmente risolta in senso sfavorevole ai contribuenti con la sentenza C-428/02 del 3.3.2005 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn contro Skatteministeriet), che enunciato il principio secondo cui la locazione di posti barca e di posti per il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto sia normalmente imponibile ai fini IVA (v. per un commento di Raffaella Salerno, in www.fiscooggi.it).
Mi sembra che non ci siano grosse speranze…
Andrea Faccon
andreafaccon@libero.it |