20 gennaio 2006
Nell'ambito dell'U.E. la Hellenic Class Certification non può sostituire e/o assumere valenza equipollente alla marcatura CE.
Ed invero, dal 16.6.1998 (art. 13, dir. n. 94/25/CE) tutte le unità da diporto (e le loro componenti essenziali), di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, per poter essere immesse in commercio devono soddisfare i requisiti costruttivi essenziali di sicurezza indicati dalle norme armonizzate adottate dai paesi U.E.(art. 10 dir. n. 94/25/CE).
Le stesse unità devono inoltre recare la marcatura CE di conformità, dalla quale si determinano:
- la categoria di progettazione, con i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione;
- la portata massima consigliata dal costruttore (peso di carburante, acqua, provviste, attrezzature varie e persone)
- il numero delle persone trasportabili.
Sono escluse dai criteri di costruzione (e dalla necessità di recare l'apposita marcatura CE), soltanto unità destinate solo alle regate; canoe, kajak, gondole e pedalò, tavole a vela e a motore, moto d'acqua e unità analoghe; riproduzioni originali e singole di unità storiche progettate prima del 1950; unità sperimentali o costruite per proprio uso, non immesse nel mercato comunitario.
Un'imbarcazione che riporta una certificazione di classe presumibilmente Greca sarà stata immessa sul mercato anteriormente al 1998 e, quindi, sarà assoggettata alla disciplina transitoria valevole per le navi ed imbarcazioni prive di marcatura CE (nel nostro ordinamento, può navigare senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero in acque interne senza alcun limite in acque marittime entro sei (6) miglia dalla costa).
E' però da escludere che tale classificazione possa assumere valenza sostitutiva e/o surrogatoria del marchio di conformità CE, stante la natura esclusiva del marchio CE ai fini dell'attestazione della conformità dell'unità alle norme vigenti in territorio U.E. racchiuse nella dir. 94/25/CE, come modificata dalla dir. 03/44/CE.
Andrea Faccon
andreafaccon@libero.it |