Premessa
Prima di esamina il quesito proposto, mi preme ribadire quanto peraltro già chiarito in altre occasioni.
Con Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (di seguito solo C.N.D.) è stato emanato il codice della nautica da diporto (pubblicato su Yachts.it).
Nell'ambito di un complessivo riordino della materia, non è stata prevista una specifica innovativa disciplina dell'utilizzo dell'unità da diporto ai fini commerciali.
La disposizione fondamentale è costituita dall'art.2, C.N.D. rubricato "Uso commerciale delle unità da diporto".
Vi si prevede che l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando, tra l'altro, a) "è oggetto di contratti di locazione e noleggio".
Dall'utilizzazione nell'attività di noleggio e locazione conseguono gli obblighi di cui all'art. 2, co. 2 C.N.D. ("L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.").
La norma impone che l'utilizzazione di un'unità per la locazione o il noleggio risulti nei registri di iscrizione e nella licenza di navigazione (oltre a richiedere l'iscrizione alla CCIAA).
Da notare che alle unità da diporto adibite alla locazione o noleggio è immediatamente applicabile il successivo comma 4, art. 2, C.N.D., in base al quale "Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.".
Dalla lettura dell'art. 2, co. 2 e 4 C.N.D. si desume che la normativa sulla nautica da diporto impone di adibire in via esclusiva alla locazione o noleggio un'unità da diporto che sia utilizzata a tal fine.
Con l'occasione ricordo anche la disciplina delle sanzioni.
L'art. 55, C.N.D. prevede una sanzione amministrativa per "Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.".
La sanzione amministrativa (mai penale) è applicabile solo al caso in cui non siano osservate le formalità e la destinazione di cui, rispettivamente, ai citati commi 2 e 4, art. 2 C.N.D..
Carburante
- Su tali premesse, la questione relativa all'applicabilità dell'esenzione ha già costituito oggetto di altro chiarimento su Yachts.it.
In tale risposta ho ricordato che una recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate 21.3.2002, n. 94 ha ritenuto che la fornitura di carburante a bordo di natanti da diporto oggetto di contratti di noleggio non è imponibile IVA ex articolo 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
L'esenzione è stata invece esclusa nel caso di unità da diporto utilizzate per contratti di locazione.
Ho già riferito della controversa applicabilità dell'art. 8, bis D.P.R. 633/72 in materia di esenzione IVA all'esportazione anche al naviglio da diporto.
La Risoluzione rappresenta un primo, invero parziale, riconoscimento della natura commerciale dell'impiego dell'unità da diporto nell'ambito del noleggio e un passo in avanti verso l'estensione dell'esenzione IVA anche ad altre operazioni economiche (cessione, noleggio, locazione, ecc.) relative ad unità da diporto adibite a finalità commerciali.
Ma occorre anche ben intendere circa la portata di tale chiarimento dell'Agenzia.
La risoluzione non ha, appunto, inteso estendere l'esenzione IVA ex art. 8 bis all'acquisto dell'unità o ad altri similari contratti, ma solo all'acquisto di carburanti utilizzati dall'unità da diporto oggetto di contratti di noleggio e per l'esercizio di questa attività a fini commerciali.
Ciò significa che nel caso, l'esenzione è, a mio avviso, ammissibile solo nella misura in cui, in conformità dell'art. 2, C.N.D., l'unità da diporto è utilizzata conformante alla destinazione dichiarata al registro ed annotata sul libretto di navigazione, cioè per l'espletamento dell'attività di noleggio.
- Ove ritenuta applicabile, l'esenzione è subordinata a determinati adempimenti (a carico, riterrei, della società di charter).
Al fine di godere dell'esenzione fare riferimento all'annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell'utilizzo del bene per finalità di noleggio.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.M. 577/95, al fine di rientrare nel regime di non imponibilità IVA, i proprietari devono anche assolvere tutta una serie di adempimenti amministrativi previsti per l'imbarco di prodotti petroliferi agevolati, fra cui la dotazione del libretto di controllo.
Da ultimo, ma non per ultimo, i proprietari dell'unità devono utilizzare effettivamente le unità per l'esercizio di un'attività di noleggio (con tutto ciò che ne consegue in punto di correlazione diretta tra contratti di noleggio, fatture registrate, acquisti di prodotti petroliferi annotati sul libretto di controllo).
Accisa
- Quanto all'esenzione da accisa sul carburante, valgono precisazioni analoghe a quelle surriferite circa l'ambito di applicabilità dell'esenzione.
Invero, l'Agenzia delle dogane ha ritenuto che occorre distinguere il trattamento fiscale in relazione alle unità da diporto utilizzate in regime di locazione o noleggio.
Con la nota 8.2.2001 n. 7206, ha chiarito che la fornitura di carburante non è soggetta ad accisa nel caso di unità da diporto oggetto di contratti di noleggio, mentre tale imposta si applica nel caso di unità da diporto utilizzate per contratti di locazione.
La nota ha inteso estendere il beneficio solo all'acquisto di carburanti utilizzati dall'unità da diporto oggetto di contratti di noleggio e per l'esercizio di questa attività a fini commerciali.
Ciò significa che nel caso prospettato, l'esenzione è possibile solo per se e nella misura in cui, in conformità dell'art. 2, C.N.D., l'unità è utilizzata conformante alla destinazione dichiarata al registro ed annotata sul libretto di navigazione cioè per l'attività di noleggio.
Sperando di averLe offerto elementi di riflessione La saluto e le auguro Buon vento!
Andrea Faccon
andreafaccon@libero.it |