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L'Avvocato risponde
Cessata locazione a fini commerciali di imbarcazione

Risponde Andrea Faccon

La domanda

13 febbraio 2006

Imbarcazione di proprietà di una società, utilizzata ai soli fini i commerciali, con licenza di navigazione recante la prevista annotazione ex art. 2 D.L. 171/05 per l'uso esclusivo commerciale dell'imbarcazione stessa.

In caso di successiva cessazione dell'attività di locazione, o di vendita dell'imbarcazione, può essere eliminata l'annotazione sulla licenza di navigazione ed utilizzata la barca per fini non commerciali? In caso affermativo, quali sono le procedure per la cancellazione delle suddette annotazioni?
Lettera firmata


Risponde Andrea Faccon, consulente legale di Yachts.it

Gentile Lettore,
rispondo alla Sua cortese richiesta di sapere se è possibile, in caso di cessazione dell'attività di locazione, o di vendita dell'imbarcazione, eliminare l'annotazione sulla licenza di navigazione ed utilizzare l'unità per fini non commerciali.
In caso affermativo, quali sono le procedure per la cancellazione delle suddette annotazioni.

  • Prima di esaminare il quesito proposto, mi preme ribadire quanto perlatro già chiarito in altre occasioni.
    Con Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (di seguito solo C.N.D.) è stato emanato il Codice della Nautica da Diporto (pubblicato sulle pagine di Yachts.it).
    Nell'ambito di un complessivo riordino della materia, non è stata prevista una specifica innovativa disciplina dell'utilizzo dell'unità da diporto ai fini commerciali.
    La disposizione fondamentale è costituita dall'art.2, C.N.D. rubricato "Uso commerciale delle unità da diporto".
    Vi si prevede che l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando, tra l'altro, a) "è oggetto di contratti di locazione e noleggio".
    Dall'utilizzazione nell'attività di noleggio e locazione conseguono gli obblighi di cui all'art. 2, co. 2 C.N.D. ("L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.").
    La norma impone che l'utilizzazione di un'unità per la locazione o il noleggio risulti nei registri di iscrizione e nella licenza di navigazione (oltre a richiedere l'iscrizione alla CCIAA).
    Da notare che alle unità da diporto adibite alla locazione o noleggio è immediatamente applicabile il successivo comma 4, art. 2, C.N.D., in base al quale "Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.".
    Dalla lettura dell'art. 2, co. 2 e 4 C.N.D. si desume che la normativa sulla nautica da diporto impone di adibire in via esclusiva alla locazione o noleggio un'unità da diporto fino a che perdura la sua concreta utilizzazione a tal fine.
  • Con l'occasione ricordo anche la disciplina delle sanzioni.
    L'art. 55, C.N.D. prevede una sanzione amministrativa per "Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.".
    La sanzione amministrativa (mai penale) è applicabile solo al caso in cui non siano osservate le formalità e la destinazione di cui, rispettivamente, ai citati commi 2 e 4, art. 2 C.N.D..
  • In tale contesto normativo, non si ravvisano ostacoli alla destinazione dell'imbarcazione ad uso dell'attività di noleggio o locazione.

La scelta circa la destinazione d'uso dell'unità da diporto rientra tra le facoltà legittime dell'armatore o del proprietario che non vi è ragione di vincolare in modo irreversibile. Il solo limite consiste nei profili amministrativi della vicenda modificativa dello status amministrativo dell'unità da diporto. Sarà necessario infatti espletare una serie di adempimenti amministrativi uguali e contrari a quelli già espletati al momento dell'assegnazione della revocanda destinazione.
Sono quindi doverosi, anche al fine di evitare di incorrere nelle suddette sanzioni:

  1. L'istanza di rettifica della licenza di navigazione presso l'Autorità Marittima;
  2. L'istanza di modifica dell'iscrizione al R.I.D. presso il quale è iscritta l'unità da diporto.

  3. Modelli analoghi a quelli da presentare, comunque reperibili presso gli Uffici menzionati, sono rinvenibili nel Vademecum per il diportista di Biancucci (Ediz. Plan, 2005).
    Informazioni dettagliate però sono reperibili solo presso gli Uffici marittimi.
Sperando di averLe offerto utili ragguagli La saluto e le auguro Buon vento!

Andrea Faccon
avvocato@yachts.it



  Leggi e Normative
  1. Il nuovo Codice della Nautica da Diporto
    • Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171
  2. Commenti ai contenuti ed alle novità
    • a cura di C-Marina Magazine
  3. Il vecchio Codice della Navigazione
    • Ora sostituito dal Decreto Legislativo 171/2005
  4. Disciplina della locazione e noleggio di unità da diporto
    • Legge 23 dicembre 1996, n. 647
  1. La Direttiva 94/25/CE per le unità da diporto
  2. Natanti: noleggio e locazione, legge n. 553 D.L. 21.10.96
  3. Locazione con Skipper di unità da diporto
    il quadro normativo del settore
  4. Imbarco su unità battenti bandiera estera
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